L’Università di Milano-Bicocca favorisce la conciliazione della vita lavorativa con le esigenze personali e familiari. Per questo motivo, sono previsti permessi retribuiti per diverse circostanze.
Navigando nelle sezioni di questa pagina, potrete trovare informazioni specifiche su ciascun tipo di permesso, inclusi i requisiti di idoneità, la durata e le modalità di richiesta.
Per ulteriori chiarimenti o assistenza nella presentazione delle richieste, vi invitiamo a contattare l'Ufficio Gestione del Personale.
Permessi retribuiti per il personale a tempo indeterminato
I dipendenti che vengono eletti nelle amministrazioni locali o che assumono incarichi in qualità di membri degli organi esecutivi presso tali amministrazioni, possono godere dei permessi previsti dall’art. 79 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 per assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta del consiglio o della riunione e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento.
L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi devono essere documentati mediante attestazione dell'ente.
Come richiederlo
Il dipendente deve compilare e inviare all’Ufficio Gestione Presenze [email protected] il modulo B9: permesso retribuito “enti locali”
Il dipendente chiamato a testimoniare ha l’obbligo di presentarsi dinanzi al giudice per il tempo necessario a rendere la testimonianza.
Come richiederlo
Il dipendente deve compilare e inviare all’Ufficio Gestione Presenze [email protected] il modulo B8: permesso retribuito per citazione a testimoniare
I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa.
Il dipendente che fruisce di tali permessi comunica all’ufficio di appartenenza i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.
Come richiederlo
Il dipendente deve compilare e inviare all’Ufficio Gestione Presenze [email protected] il modulo B4: permesso retribuito per donazione sangue, unitamente alla documentazione attestante la donazione rilasciata dalla struttura sanitaria.
Il dipendente ha diritto ad un permesso retribuito di 3 giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del:
- coniuge o parte dell’unione civile (anche legalmente separato) o al convivente (purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica);
- parente entro il secondo grado anche non convivente;
- soggetto componente della famiglia anagrafica del dipendente.
In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con l’Amministrazione, in alternativa all'utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa, anche per periodi superiori a 3 giorni.
I giorni di permesso devono essere utilizzati entro 7 giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
Come richiederlo
Il dipendente deve compilare e inviare all’Ufficio Gestione Presenze [email protected] il modulo B12: permesso retribuito per grave infermità, unitamente alla certificazione della patologia rilasciata dalla struttura sanitaria.
Il dipendente, sia a tempo pieno che parziale, ha diritto a 3 giornate lavorative di permesso retribuito per ogni evento luttuoso da utilizzare entro 7 giorni lavorativi dal decesso del familiare, in caso di decesso:
- del coniuge/ parte dell’unione civile, anche legalmente separato;
- del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- di un parente entro il secondo grado: genitori, figli, nonni, fratelli/sorelle, nipoti (figli di figli);
- di affine di primo grado (suoceri, generi e nuore).
Tali permessi non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, compresa l’indennità di posizione organizzativa o l’indennità di posizione del personale dell’Area EP, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Come richiederlo
Il dipendente deve compilare e inviare all’Ufficio Gestione Presenze [email protected] il modulo B6: permesso retribuito per lutti familiari
Il dipendente, sia a tempo pieno che parziale, ha diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi (compresi sabati, domeniche e festivi) di permesso retribuito per matrimonio o unione civile. Il periodo può iniziare:
- entro i 45 giorni successivi alla data della celebrazione;
- prima della data di celebrazione purché nei 15 giorni sia ricompreso il giorno del matrimonio.
Nel caso di eventi imprevisti che rendano oggettivamente impossibile la fruizione del permesso entro i termini descritti, il responsabile, compatibilmente con le esigenze di servizio, può concordare con il dipendente un diverso termine per il godimento dello stesso.
Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l’intera retribuzione, compresa l’indennità di posizione organizzativa o l’indennità di posizione del personale dell’Area EP, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Come richiederlo
Il dipendente deve compilare e inviare all’Ufficio Gestione Presenze [email protected] il modulo B7: permesso retribuito per matrimonio, unitamente all’autocertificazione di avvenuto matrimonio/unione civile indicante la data, il luogo dell’evento e i dati anagrafici del coniuge.
Il dipendente ha diritto a permessi retribuiti nell’arco dell’anno per sostenere esami o per la partecipazione alle attività didattiche inerenti il corso di studio. Tali permessi sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico.
Per ulteriori informazioni si rimanda al Regolamento sui criteri di selezione per la concessione delle 150 ore per motivi di studio a favore del personale TA (approvato con D.R. n. 29866, del 15.07.2010).
Il dipendente chiamato a svolgere le funzioni di giudice popolare ha diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle udienze e alle attività connesse all'espletamento delle funzioni per le quali è obbligatoriamente richiesta la sua presenza.
L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive.
Come richiederlo
Il dipendente deve compilare e inviare all’Ufficio Gestione Presenze [email protected] il modulo B13: permesso retribuito per nomina a giudice popolare
In occasione di elezioni politiche, europee, amministrative o di referendum nazionali e regionali, il dipendente chiamato a svolgere le funzioni di Presidente, Segretario, Scrutatore o Rappresentante di lista di seggio elettorale, Rappresentante dei partiti o gruppi politici e dei Promotori del referendum, ha diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
I giorni di assenza dal lavoro sono considerati, a tutti gli effetti, giorni lavorativi.
Come richiederlo
Il dipendente deve compilare e inviare all’Ufficio Gestione Presenze [email protected] il modulo B1: permesso retribuito per partecipazione ai seggi elettorali
Il dipendente ha diritto a 8 giornate l’anno di permesso per concorso/esame. Non possono essere fruite in modalità frazionata e devono essere utilizzate unicamente nelle giornate di svolgimento del concorso/esame.
In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, le giornate di permesso sono rapportate alla percentuale del part-time.
Tali permessi non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, compresa l’indennità di posizione organizzativa o l’indennità di posizione del personale dell’Area EP, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Come richiederlo
Il dipendente deve compilare e inviare all’Ufficio Gestione Presenze [email protected] il modulo B5: permesso retribuito per concorsi/esami
Il personale, con rapporto di lavoro a tempo pieno, può fruire di 18 ore di permesso per anno solare per particolari motivi personali o familiari, riproporzionato in caso di rapporto a tempo parziale come dalla tabella seguente:
Rapporto (%) | 100 | 83 | 66 | 50 | 33 |
---|---|---|---|---|---|
Ore annuali spettanti | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 |
I permessi per motivi personali e familiari:
- non riducono le ferie;
- non devono essere documentati e/o giustificati;
- non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora;
- sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio;
- non possono essere fruiti nella stessa giornata consecutivamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore. Fanno eccezione i permessi di cui all'art. 33 della L. 104/92 e i permessi e congedi disciplinati dal d.lgs. n. 151 del 2001;
- possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore;
- sono compatibili con la fruizione, nel corso dell’anno, dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l’intera retribuzione, compresa l’indennità di posizione organizzativa o l’indennità di posizione del personale dell’Area EP, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Come richiederlo
Il dipendente deve compilare e inviare all’Ufficio Gestione Presenze [email protected] il modulo B3: permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari
Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. Tali permessi sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.
Il personale, con rapporto di lavoro a tempo pieno, può fruire di 18 ore di permesso per anno solare per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, riproporzionato in caso di rapporto a tempo parziale, come illustrato dalla tabella:
Rapporto (%) | 100 | 83 | 66 | 50 | 33 |
---|---|---|---|---|---|
Ore annuali spettanti | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 |
I predetti permessi sono fruibili su base sia giornaliera che oraria e comprendono anche i tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
Sono, altresì, assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico.
I permessi orari:
- sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative, salva l’ipotesi per cui le ore residue di permesso non siano sufficienti a 118 coprire l’intera durata dell’assenza;
- non sono compatibili con i permessi di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e i permessi e congedi disciplinati dal d.lgs. n 151. del 2001;
- non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.
- Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.
- Tali permessi possono essere fruiti anche su base giornaliera. In questo caso:
- i suddetti permessi orari possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza;
- il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
L’assenza per tali permessi è giustificata mediante attestazione, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. L’attestazione è inoltrata all’amministrazione dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a quest’ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.
In caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, l’assenza sarà imputata alla malattia. In tal caso, l’assenza per malattia è giustificata mediante:
- attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all’amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi;
- attestazione, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
Nel caso in cui l’incapacità lavorativa è determinata dalle conseguenze delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia. In tale caso l’assenza è giustificata mediante le attestazioni, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione (l’attestazione dovrà riportare l’indicazione che il paziente, a seguito dell’esame effettuato, necessita di riposo per l’intera giornata lavorativa).
Resta ferma la possibilità di poter fruire in alternativa dei permessi orari a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi al conto ore individuale, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario.
Come richiederlo
Il dipendente deve compilare e inviare all’Ufficio Gestione Presenze [email protected] il modulo B2: permesso retribuito per assenze ai sensi dell’art. 51 ccnl istruzione e ricerca del 19/04/2018 unitamente alla documentazione attestante la prestazione rilasciata dalla struttura sanitaria.
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