Bonus Natale in arrivo con la tredicesima: 34 domande e risposte con tutte le ultime novità
I datori di lavoro potranno riconoscere l’indennità ai lavoratori con almeno un figlio a carico a prescindere dal fatto che siano coniugati, separati, divorziati, monogenitori o conviventi
I punti chiave
- A chi spetta il bonus?
- Quali sono i requisiti per averne diritto?
- Quando i figli sono considerati a carico?
- Come si calcola il reddito complessivo non superiore a 28.000 euro?
- L’ammontare del bonus è fisso o varia in base alle giornate effettivamente lavorate?
- Cosa deve fare il lavoratore che presume di avere tutti i requisiti per fruire dell’indennità?
- Cosa deve fare il datore di lavoro?
- Cosa deve fare il lavoratore che ha avuto precedenti rapporti di lavoro?
- Cosa deve fare il lavoratore che ha ricevuto il bonus e non ne aveva diritto?
- Nel caso di contratti part time il bonus va proporzionato?
- Nel caso di più rapporti di lavoro dipendente nel 2024 (es. part time) qual è l’importo del bonus?
- Possono fruire del bonus i lavoratori domestici che non hanno un sost
- ituto d’imposta?
- Non si corre, dunque, il rischio di dare un’indennità su un reddito presunto per poi chiederne la restituzione?
- Il bonus va proporzionato in caso di rapporto di lavoro part-time?
- Come si calcolano le giornate di detrazione nel caso di più rapporti di lavoro part-time inferiori all’anno? Le giornate di detrazione coincidenti nel corso del periodo dell’anno si cumulano?
- È necessario presentare una nuova dichiarazione?
- Nel caso in cui il rateo mensile di tredicesima venga corrisposto mensilmente in busta paga è possibile corrispondere l’indennità? E in caso affermativo, è possibile riconoscerla col cedolino del mese di novembre?
- Quando è possibile procedere alla compensazione dell’indennità erogata nel mese di dicembre?
- Nel caso di figli per i quali non si fruisce delle detrazioni fiscali a seguito dell’introduzione dell’assegno unico è possibile comunque fruire del bonus?
- Nel caso in cui entrambi i coniugi abbiano il figlio a carico, il bonus a chi spetta? Solamente a uno dei due o ad entrambi in misura proporzionale al carico di ciascuno?
- Il lavoratore dipendente che ha un figlio di 25 anni ma la cui detrazione fiscale viene interamente richiesta dall’altro coniuge titolare di reddito d’impresa può fruire del bonus?
- Nel caso di lavoratore che abbia redditi derivanti dalla locazione di immobili tassati con la cedolare secca, deve considerarli ai fini del calcolo del reddito complessivo di 28.000 euro?
- Ai fini del calcolo del reddito complessivo vanno considerate le somme e i valori esenti da tassazione riconosciuti a titolo di Welfare aziendale?
- I premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva ai sensi della legge n. 208/2015 concorrono a formare il reddito complessivo?
- Il lavoratore dipendente titolare anche di partita Iva in regime forfettario deve computare anche tale reddito ai fini del bonus?
- Agli operai agricoli a tempo determinato che percepiscono la tredicesima mensilità attraverso il III elemento spetta il bonus?
- Cosa succede se il lavoratore percepisce illegittimamente il bonus e successivamente viene recuperato dall’Agenzia delle Entrate?
- L’impresa edile può riconoscere il bonus agli operai che ne hanno fatto richiesta?
- Il bonus spetta anche ai lavoratori domestici?
11' di lettura
Dicembre è il mese di Natale e, più prosaicamente, quello dell’indennità fiscale pari a 100 euro ai lavoratori, da corrispondere insieme alla tredicesima mensilità: il cosiddetto “Bonus Natale”. In un approfondimento ad hoc la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ricorda che una delle novità introdotte dal decreto legge 167/24 e chiarite dalle Entrate con la circolare n. 22/E dello scorso 19 novembre, è l’estensione della platea. I datori di lavoro potranno infatti riconoscere l’indennità ai lavoratori con almeno un figlio a carico a prescindere dal fatto che siano coniugati, separati, divorziati, monogenitori o conviventi.
Alla luce delle ultime modifiche intervenute e data la complessità dell’adempimento fiscale, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, dopo aver pubblicato, lo scorso 12 novembre, alcune Faq per chiarire i numerosi dubbi applicativi, ritorna sull’argomento con 34 nuove Faq, in risposta ai quesiti giunti. Eccole.
A chi spetta il bonus?
L’art. 2-bis, inserito dalla legge di conversione del D.L. n. 113/2024 dalla legge n. 143/2024, prevede al comma 1 che il bonus di 100 euro annui spetti ai lavoratori dipendenti. Trattasi esclusivamente dei titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR, con esclusione di titolari di reddito da pensione richiamati al comma 2, lett. a). È infatti previsto che venga erogato “unitamente alla tredicesima mensilità”, elemento retributivo relativo ai contratti di lavoro subordinato ed è confermato dalla circolare n. 19/E dell’Agenzia delle Entrate del 10 ottobre 2024. Sono dunque esclusi i titolari di redditi di lavoro assimilati a lavoro dipendente di cui all’articolo 50 del TUIR (es. collaboratori coordinati e continuativi).
Quali sono i requisiti per averne diritto?
Aver conseguito nel periodo d’imposta 2024 un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro; il lavoratore deve avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, a carico; l’imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, con esclusione dei redditi da pensione, deve essere superiore alla detrazione di lavoro dipendente di cui all’art. 13 de TUIR. Per il periodo d’imposta 2024 l’importo che costituisce la soglia della c.d. no tax area secondo quanto previsto dall’art. 1 del d.lgs. 216/2023 è pari a 8.500 euro (si veda anche circolare Agenzia delle entrate n. 2/e del 2024).
Quando i figli sono considerati a carico?
Il comma 2 dell’art. 12 del TUIR prevede che le persone debbono possedere un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro. La condizione rileva anche a seguito dell’entrata in vigore dell’assegno unico universale. Il comma 4-ter dell’art. 12 in parola prevede infatti che ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel medesimo articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.
Come si calcola il reddito complessivo non superiore a 28.000 euro?
Va calcolato al netto di quell’abitazione principale, considerando il c.d. reddito di riferimento, computando la quota esente dei redditi agevolati nonché quelli soggetti ad imposta sostitutiva. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2024 osserva che nel calcolo del reddito complessivo si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario, della quota di agevolazione ACE e delle somme elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità.
Inoltre, per espressa previsione dell’art. 2-bis, comma 3, del D.L. n. 113/2024 rileva anche la quota esente dei seguenti redditi agevolati: incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero (art. 44, comma 1, del d.l. n. 78/2010, conv., con modificazioni, dalla legge n. 122/2010); regime speciale per lavoratori impatriati (art. 16 del d.lgs. n. 147/2015 e art. 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del d.l. n. 34/2019 conv. con modificazioni, dalla legge n. 58/2019 e art. 5 del d. lgs. n. 209/2023).
L’ammontare del bonus è fisso o varia in base alle giornate effettivamente lavorate?
Il bonus di 100 euro spetta tenendo conto del periodo di lavoro nell’anno d’imposta 2024. Pertanto, occorre tenere conto del medesimo criterio di calcolo delle detrazioni fiscali di cui all’art. 13, comma 1, del TUIR. Va dunque considerato il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente. In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita (ad esempio, le assenze per aspettativa senza corresponsione di assegni). Si veda la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 18 febbraio 2022.
Cosa deve fare il lavoratore che presume di avere tutti i requisiti per fruire dell’indennità?
È necessaria una specifica richiesta del lavoratore al datore di lavoro in cui attesta di averne diritto indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente, e dei figli a carico. Il lavoratore deve evidentemente tenere conto del reddito complessivo e degli altri redditi che concorrono al reddito di riferimento nonché delle quote esenti computabili.
Cosa deve fare il datore di lavoro?
Il datore di lavoro, ricevuta la dichiarazione del lavoratore, eroga il bonus tenendo conto, ove ricorrano, le condizioni previste e cioè: carico familiare (almeno un figlio fiscalmente a carico); reddito complessivo del lavoratore non superiore a 28 mila euro; imposta lorda calcolata sul reddito di lavoro dipendente art. 49 del TUIR (escluso comma 1, lett. a)) superiore alle detrazioni art. 13, comma 1, del TUIR. Il datore di lavoro procede alla compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997 delle somme anticipate sin dal giorno successivo all’erogazione in busta paga. Il datore di lavoro verifica successivamente in sede di conguaglio se il lavoratore ne aveva effettivamente diritto e provvede all’eventuale recupero a debito o a credito del lavoratore.
Cosa deve fare il lavoratore che ha avuto precedenti rapporti di lavoro?
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n.19/E del 10.10.2024 indica che il lavoratore deve anche fornire i dati reddituali all’ultimo datore di lavoro qualora abbia avuto precedenti rapporti di lavoro.Il datore di lavoro deve naturalmente conservare la documentazione.
Cosa deve fare il lavoratore che ha ricevuto il bonus e non ne aveva diritto?
Il lavoratore deve verificare di averne diritto e nel caso gli fosse stato erogato e non spettasse, deve restituirlo in sede di dichiarazione fiscale (730 o dichiarazione dei redditi). Nel caso in cui invece ne avesse diritto e non gli fosse stato erogato potrà richiederlo sempre in sede di dichiarazione fiscale.
Nel caso di contratti part time il bonus va proporzionato?
Il bonus non va riproporzionato in caso di contratto a tempo parziale; spetta in misura inferiore solo nel caso in cui le giornate di detrazione di lavoro dipendente spettanti siano inferiori a quelle spettanti per l’intero periodo d’imposta. Solo in tal caso occorre calcolarlo in applicazione de criterio pro rata temporis.
Nel caso di più rapporti di lavoro dipendente nel 2024 (es. part time) qual è l’importo del bonus?
Il lavoratore ne ha diritto una volta soltanto per cui dovrà richiedere l’indennità esclusivamente ad un datore di lavoro. La circolare Agenzia delle Entrate n.19/E del 2024 ha chiarito che l’indennità è corrisposta dal datore di lavoro individuato dal lavoratore mediante consegna della dichiarazione di possesso dei requisiti nella quale andranno indicati i redditi di lavoro dipendente e i giorni di detrazione presso gli altri datori di lavoro.
Possono fruire del bonus i lavoratori domestici che non hanno un sostituto d’imposta?
Sì, in presenza delle condizioni previste debbono effettuarne richiesta in sede di dichiarazione 730 o dichiarazione dei redditi
Non si corre, dunque, il rischio di dare un’indennità su un reddito presunto per poi chiederne la restituzione?
Il rischio c’è, ma la situazione è analoga a quella già applicata per il bonus 80 euro prima e il TIR di 100 euro attualmente.
Il bonus va proporzionato in caso di rapporto di lavoro part-time?
L’indennità spetta in misura intera a prescindere dall’orario del contratto individuale di lavoro, fermo restando che occorre tenere conto del rapporto di lavoro nell’anno e delle detrazioni di lavoro dipendente ex art. 13 del TUIR spettanti.
Come si calcolano le giornate di detrazione nel caso di più rapporti di lavoro part-time inferiori all’anno? Le giornate di detrazione coincidenti nel corso del periodo dell’anno si cumulano?
No, l’indennità matura tenendo conto delle giornate di detrazione di lavoro dipendente ex art. 13 del TUIR spettanti nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2024. Pertanto, ove ad esempio vi siano stati più rapporti di lavoro tutti collocati nel periodo 1° luglio 2024 – 31 dicembre 2024, l’indennità va calcolata per 184 giorni su 365 totali, anche se le giornate di detrazione calcolate dai singoli datori di lavoro sia superiore.
È necessario presentare una nuova dichiarazione?
La dichiarazione è disciplinata dal comma 4 dell’art. 2-bis del D.L. n. 113/2024, conv. dalla l. 143/2024 e modificato dall’art. 2 del d.l. n. 167/2024. Più specificamente, è previsto che l’indennità è riconosciuta su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli. L’unica modifica apportata dal richiamato art. 2 del d.l. n. 167/2024 è l’obbligo di indicare nella richiesta anche il codice fiscale del convivente. Pertanto, ove il lavoratore non ricada in tale fattispecie si ritiene non debba essere presentata una nuova dichiarazione, come indicato anche dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 22/E del 20 novembre 2024.
Nel caso in cui il rateo mensile di tredicesima venga corrisposto mensilmente in busta paga è possibile corrispondere l’indennità? E in caso affermativo, è possibile riconoscerla col cedolino del mese di novembre?
La risposta è affermativa in quanto l’art. 2-bis del D.L. n. 113/2024 prevede che l’indennità venga riconosciuta “unitamente alla tredicesima” senza ulteriori condizioni in merito alla decorrenza. Pertanto, si ritiene che la corresponsione possa avvenire con la busta paga di novembre in cui è presente il rateo di tredicesima mensilità.
Quando è possibile procedere alla compensazione dell’indennità erogata nel mese di dicembre?
La compensazione del credito maturato può avvenire a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità, come prevede espressamente il comma 4 dell’art. 2-bis del D.L. n. 113/2024.
Nel caso di figli per i quali non si fruisce delle detrazioni fiscali a seguito dell’introduzione dell’assegno unico è possibile comunque fruire del bonus?
Certamente, l’articolo 12, comma 4-ter, del TUIR prevede infatti che ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel medesimo articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.
Nel caso in cui entrambi i coniugi abbiano il figlio a carico, il bonus a chi spetta? Solamente a uno dei due o ad entrambi in misura proporzionale al carico di ciascuno?
L’indennità spetta in misura ad uno dei due coniugi che ne farà richiesta. L’altro non potrà effettuare alcuna richiesta al datore di lavoro.
Il lavoratore dipendente che ha un figlio di 25 anni ma la cui detrazione fiscale viene interamente richiesta dall’altro coniuge titolare di reddito d’impresa può fruire del bonus?
Sì, l’Agenzia delle Entrate ha più volte fornito risposte a casi analoghi con riferimento agli oneri detraibili affermando che se la spesa riguarda i figli, la detrazione spetta al genitore che l’ha sostenuta a prescindere dalla circostanza che sia titolare o meno anche della detrazione per figli a carico e dalla modalità di ripartizione con l’altro genitore di tale ultima detrazione (Circ. n. 7/E del 24 aprile 2017, pag. 18). La ragione di tale indicazione deriva dal fatto che anche se la detrazione fiscale è fruita da uno solo dei genitori, non significa che l’altro genitore non abbia il figlio a carico. Pertanto, nel rispetto degli altri requisiti, il bonus natale spetta anche al genitore che non fruisce delle detrazioni per figlio a carico.
Nel caso di lavoratore che abbia redditi derivanti dalla locazione di immobili tassati con la cedolare secca, deve considerarli ai fini del calcolo del reddito complessivo di 28.000 euro?
Sì, l’articolo 3 del D.Lgs. n. 23/2011, al comma 7 prevede che “Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca.[…]” Pertanto, anche i redditi tassati con la cedolare secca sugli affitti concorrono a determinare la soglia di 28.000 euro per il diritto al bonus.
Ai fini del calcolo del reddito complessivo vanno considerate le somme e i valori esenti da tassazione riconosciuti a titolo di Welfare aziendale?
Si ritiene che i flexible benefit esenti fiscalmente, in quanto rispettano le condizioni previste dalla normativa vigente, non abbiano rilevanza, in quanto l’articolo 51 non prevede che vadano considerati quanto le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali come invece previsto da altre disposizioni (es. art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 23/2011).
I premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva ai sensi della legge n. 208/2015 concorrono a formare il reddito complessivo?
No, anche in questo caso, come già rilevato nella risposta al quesito sui flexible benefit esenti riconosciuti ai lavoratori, l’articolo 1, commi 182 e seguenti della legge n. 208/2015 non prevede alcunché al riguardo della computabilità in caso di agevolazioni che fanno riferimento ad una soglia reddituale.
Il lavoratore dipendente titolare anche di partita Iva in regime forfettario deve computare anche tale reddito ai fini del bonus?
L’articolo 1, comma 75, della legge n. 190/2014 prevede che “[q]uando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario”. Pertanto, anche il reddito derivante dall’attività professionale o imprenditoriale in regime forfetario concorre a determinare la soglia di 28.000 euro.
Agli operai agricoli a tempo determinato che percepiscono la tredicesima mensilità attraverso il III elemento spetta il bonus?
Agli operai a tempo determinato il contratto collettivo di categoria prevede la corresponsione della tredicesima nell’ambito dell’elemento retributivo terzo elemento. Più specificamente, il terzo elemento compete agli operai a tempo determinato quale corrispettivo di diversi istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato e calcolati su 312 giorni lavorativi, tra i quali la tredicesima mensilità. Pertanto, in presenza degli altri requisiti previsti dall’articolo 2-bis del D.L. n. 113/2024 potrà essere riconosciuta l’indennità al pari degli altri lavoratori.
Cosa succede se il lavoratore percepisce illegittimamente il bonus e successivamente viene recuperato dall’Agenzia delle Entrate?
In tal caso, l’Agenzia delle Entrate procederà differentemente a seconda che il lavoratore abbia o meno presentato per il periodo d’imposta 2024 la dichiarazione dei redditi/730. In caso di presentazione della dichiarazione dei redditi/730, l’Agenzia delle Entrate procederà al recupero in sede di liquidazione formale della dichiarazione ai sensi dell’art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973. La sanzione amministrativa applicabile è del 25%, oltre agli interessi legali. Ove il lavoratore aderirà alla richiesta di restituzione dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 462/1997, entro 60 giorni (nuovo termine previsto dall’art. 36-ter, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973 a far data dal 1° gennaio 2025) potrà versare la sanzione ridotta a due terzi. In mancanza di pagamento, l’Agenzia delle Entrate procederà alla riscossione mediante iscrizione a ruolo. In caso di omessa dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate si ritengono applicabili anche le sanzioni per omessa dichiarazione. Il comma 5 dell’art. 2-bis del D.L. n. 113/2024 prevede infatti l’obbligo di rideterminazione dell’indennità nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente.
L’impresa edile può riconoscere il bonus agli operai che ne hanno fatto richiesta?
Agli operai edili, i CCNL dei settori industria, artigianato e cooperative, prevedono tutti il diritto dei lavoratori alla retribuzione per tredicesima mensilità (gratifica natalizia). Ad esempio, il CCNL del settore industria, all’articolo 16 prevede che “[a]gli operai è dovuto un trattamento economico per gratifica natalizia corrisposto secondo le disposizioni di cui all’art. 18”. Le modalità previste dall’art. 18 in parola, come è noto, consistono nell’accantonamento del trattamento spettante (anche) per la gratifica natalizia, assolto mediante la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,5% calcolata sugli elementi della retribuzione previsti dal CCNL. L’effettiva corresponsione del trattamento accantonato avviene a cura ed onere delle casse edili territorialmente competenti. Ciò premesso, si ritiene che nulla osti che il datore di lavoro possa comunque procedere all’erogazione dell’indennità anche agli operai posto che comunque nel mese sta procedendo all’accantonamento della retribuzione dovuta a tale titolo e posta dal CCNL a suo carico anche se materialmente erogata dalla Cassa edile. Pertanto, in presenza degli altri requisiti previsti dall’articolo 2-bis del D.L. n. 113/2024 potrà essere riconosciuta l’indennità al pari degli altri lavoratori. Naturalmente, il lavoratore dovrà tenere conto ai fini dei requisiti in parola del reddito di lavoro dipendente conseguito dalla Cassa edile nel corso del periodo d’imposta.
Il bonus spetta anche ai lavoratori domestici?
Si, potranno effettuare richiesta in sede di dichiarazione dei redditi o 730. Il rimborso eventualmente spettante verrà effettuato dall’Agenzia delle Entrate.
Chi non ha ricevuto il bonus per cessazione rapporto di lavoro, può farne richiesta?
Si, anche in questo caso potrà essere effettuata richiesta in sede di dichiarazione dei redditi o 730. Il rimborso eventualmente spettante verrà effettuato dal sostituto d’imposta che liquiderà il mod. 730 oppure dall’Agenzia delle Entrate.
Come si versa il bonus trattenuto a dicembre ai lavoratori in sede di conguaglio fiscale?
Con risoluzione n. 54/E del 13 novembre 2024 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo 1703 e 174E utilizzabili, rispettivamente, nei modelli F24 e F24 “Enti pubblici”. Tale codice può essere utilizzato anche per la restituzione del bonus.
I redditi per abitazione principale e le relative pertinenze concorrono alla formazione del limite di reddito dei 28.000 euro?
Il reddito derivante dall’abitazione principale nonché quello delle pertinenze di questa, non concorrono a determinare la soglia di reddito complessivo di 28.000 euro.
Quali responsabilità ci sono per il datore di lavoro che abbia corrisposto l’indennità al lavoratore che non ne aveva diritto?
Il datore di lavoro, nella sua qualità di sostituto d’imposta, deve procedere alla erogazione dell’indennità tenendo conto di quanto dichiarato dal lavoratore per cui ove questi non aveva i requisiti e non procedesse alla restituzione non ci sono responsabilità imputabili al datore di lavoro.
Il credito può essere recuperato anche dai sostituti d’imposta che hanno debiti a ruolo che ne impediscono la compensazione?
Il credito spettante al datore di lavoro sostituto d’imposta a seguito dell’erogazione dell’indennità è oggetto di compensazione verticale per cui non si applicano i limiti previsti per le altre compensazioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (v. nota 65 alla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 16/E del 28 giugno 2024).