Le regole

Verso la tredicesima: simulazioni e regole per i lavoratori dipendenti

Le indicazioni della Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro: è una mensilità aggiuntiva rispetto alle 12 normalmente spettanti ai lavoratori in cambio della prestazione lavorativa

di Andrea Carli

Ecco cosa rischiano lavoratori e sindacati in caso di violazione della precettazione

5' di lettura

Dicembre per i lavoratori dipendenti è il mese della “tredicesima”. Come viene spiegato in un focus della Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro, a cura di Pietro Manzari, si tratta di una mensilità aggiuntiva rispetto alle 12 normalmente spettanti ai lavoratori in cambio della prestazione lavorativa, e rientra nel concetto di retribuzione differita, in quanto viene in genere corrisposta in un momento successivo a quello di competenza cui la stessa si riferisce. Con la tredicesima mensilità viene corrisposto ai lavoratori anche il Bonus Natale, l’indennità fiscale pari a 100 euro.

Il ruolo dei contratti collettivi

Nella gestione della tredicesima mensilità, la contrattazione collettiva ha un ruolo fondamentale in quanto i contratti collettivi di lavoro disciplinano la retribuzione da prendere a riferimento, il computo, la mutazione, nonché il termine per la corresponsione. In particolare, i contratti collettivi nazionali di lavoro, ne disciplinano la misura individuando la retribuzione da prendere in considerazione, il computo delle frazioni di mese nonché la data di corresponsione. Inoltre, mentre alcuni contratti collettivi individuano esattamente gli elementi retributivi sui quali matura la tredicesima, altri si limitano a richiamare il concetto generico di retribuzione globale.

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L’ammontare

Nella quasi totalità dei casi l’ammontare della tredicesima è pari a una mensilità per il personale con retribuzione mensilizzata o ad un certo numero di ore per i lavoratori pagati con tale sistema.

TREDECISMA MENSILITÀ NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

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La retribuzione da prendere in considerazione

Un elemento comune è la retribuzione da prendere quale riferimento per il calcolo che è quella del mese di dicembre ovvero quella in vigore al momento dell’erogazione in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. É questo un elemento di miglior favore per il lavoratore in quanto gli avanzamenti di livello, la maturazione degli scatti di anzianità o il riconoscimento di premi ad personam, intervenuti anche solo il mese prima, aumentano l’importo della tredicesima.

I beneficiari

Della platea fanno parte coloro che hanno effettuato un intero anno di lavoro regolare, escludendo le assenze per malattia, infortunio, ferie ed ogni altro evento comunque retribuito, come ad esempio l’intervento degli ammortizzatori sociali, troveranno in busta paga l’equivalente di una mensilità lorda. È, infatti, la natura delle assenze dal lavoro che fa la differenza in fase di elaborazione, in quanto non tutte danno diritto alla maturazione della tredicesima. Il netto in busta paga però sarà certamente inferiore a quello di una normale mensilità in quanto sulla tredicesima mensilità il lavoratore non ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente e per gli eventuali familiari a carico.

Contratto a termine

Per il principio di non discriminazione ai lavoratori a termine spetta il trattamento economico e normativo in atto nell’impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, proporzionato al periodo lavorativo prestato. Essi hanno pertanto diretto alla tredicesima.

Part-time

Se il rapporto di lavoro è part time con una prestazione giornaliera, settimanale, mensile o annuale, quindi, inferiore a quella contrattuale, la gratifica natalizia matura in proporzione diretta all’orario realmente effettuato (es. pari al 50% per part time di 20 ore in una settimana, al 75% per part time di 30 ore settimanali). Ma ciò non comporta nessun calcolo particolare, perché come detto prima, essendo la base di calcolo la retribuzione in essere al momento dell’erogazione ed essendo la stessa già riproporzionata all’effettivo orario di lavoro, anche la 13^ sarà già adeguata. Il problema si pone in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da full time in un rapporto part time e viceversa, qualora lo stesso intervenga in corso d’anno. In tal caso la tredicesima deve essere calcolata in modo distinto, considerando i ratei interi per i periodi di lavoro svolti a tempo pieno e i ratei riproporzionati per i mesi svolti a orario ridotto.

Lavoratori domestici: colf, baby sitter e badanti

L’articolo 37 del CCNL Lavoratori domestici prescrive che spetta agli stessi una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto (compresa l’indennità sostituiva di vitto e alloggio) da corrispondersi entro il mese di dicembre. La gratifica matura in base ai periodi lavorati, come avviene per la generalità dei lavoratori. Il contratto collettivo puntualizza che la tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti.

Periodo di riferimento e maturazione

Il periodo di riferimento per il calcolo della tredicesima è l’anno solare che si conclude con l’erogazione e matura in ragione di un dodicesimo al mese. Il presupposto di base per il diritto alla maturazione è la prestazione di attività lavorativa o la presenza di eventi a vario titolo comunque tutelati con o senza l’integrazione economica da parte del datore di lavoro. In tali casi il calcolo si complica.

Assoggettamento a contribuzione sociale e ritenuta fiscale

L’importo lordo della tredicesima mensilità costituisce imponibile contributivo e va assoggettato alle normali aliquote in vigore nel mese dell’erogazione. Lo stesso imponibile va assoggettato ai premi Inail. L’importo al netto delle ritenute previdenziali a carico del dipendente è assoggettato alla normale tassazione IRPEF applicando le aliquote in vigore nel mese di erogazione, utilizzando gli scaglioni mensili senza cumulare l’imponibile con quello della retribuzione del periodo di paga in cui la gratifica viene erogata. Per questo motivo, ed anche rispettare per i tempi di erogazione (solitamente prima di Natale) è uso comune elaborare un cedolino a parte. All’imposta così calcolata non si applicano le detrazioni mensili per lavoro e per i carichi familiari, che spettano solo sulla retribuzione corrente di ogni mese. Va ricordato anche che gli assegni per il nucleo familiare non competono sulla tredicesima mensilità nè sulle eventuali ulteriori mensilità aggiuntive. Infine, l’erogazione, anche se avviene una sola volta l’anno, non ha il carattere di occasionalità e pertanto, ai sensi dell’art. 2120 del Codice civile, rientra nella retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

ALCUNI ESEMPI DI CALCOLO PER LE QUALIFICHE PIÙ COMUNI PER LAVORATORI IN ATTIVITÀ

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Cosa accade se il datore di lavoro non versa la tredicesima

Se entro le festività natalizie, o entro il differente termine previsto dal contratto collettivo, non è stata versata la tredicesima dal datore di lavoro, il lavoratore può innanzitutto sollecitare il datore di lavoro con una raccomandata o una Pec. Se il contratto collettivo prevede una data precisa entro la quale pagare la tredicesima, superato quel termine al lavoratore spettano, oltre alla mensilità aggiuntiva, anche gli interessi. In caso di mancato riscontro, ci si può rivolgere all’Ispettorato del lavoro, tentando una soluzione conciliativa. Se il datore di lavoro non paga la tredicesima, il lavoratore, oltre all’emissione del decreto ingiuntivo per ottenere la mensilità, può rassegnare le dimissioni per giusta causa. Per configurare le dimissioni per giusta causa, la giurisprudenza parla di reiterato mancato pagamento dello stipendio. Se ne deve dunque dedurre che un ritardo lieve non può costituire giusta causa di dimissioni. Occorre, infine, ricordare che nel caso della tredicesima il termine di prescrizione è triennale (art. 2056 Cod. Civ), in quanto si tratta di un elemento della retribuzione che non è corrisposto ogni mese, per non perderla, bisogna in ogni caso ricordarsi di richiederla formalmente (anche tramite raccomandata) entro 3 anni dalla data in cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento.

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