Servizi informatici per la didattica

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 32

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016).


Nota:
Servizi informatici per la didattica

In questa sezione sono descritti i Servizi progettati per accedere alle tecnologie informatiche più avanzate a supporto della didattica, sia in aula che virtuale, offrendo così il più ampio ventaglio di possibilità di apprendimento agli studenti iscritti ai corsi dell'Ateneo.

Elenco delle relazioni annuali di sintesi dei risultati ottenuti in termini di costi, standard di qualità e soddisfazione degli utenti:

Contenuto inserito il 13-03-2023 aggiornato al 31-05-2024
Recapiti e contatti
Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano (MI)
PEC [email protected]
Centralino 02 6448 1
P. IVA 12621570154
Linee guida di design per i servizi web della PA