Costi contabilizzati

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 32

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016).


Nota:

Secondo quanto è previsto dall'art. 11 comma 4 del D. Lgs. 150/2009, per ogni servizio erogato agli utenti finali e intermedi occorre calcolare il costo sostenuto nel produrlo e nell'erogarlo, nonché monitorarne l'andamento nel tempo.
La frequenza di aggiornamento è annuale, dal momento che il calcolo considera i dati del bilancio consolidato.

Tali costi sono stati calcolati rispetto ai servizi inclusi della Carta dei Servizi di Ateneo in vigore dall’anno 2019.

Rispetto alla Carta dei Servizi previgente, è possibile consultare la pagina relativa ai costi contabilizzati nel periodo 2010-2018.

Contenuto inserito il 13-03-2023 aggiornato al 06-12-2024
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