Costi contabilizzati
Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Nota:
Secondo quanto è previsto dall'art. 11 comma 4 del D. Lgs. 150/2009, per ogni servizio erogato agli utenti finali e intermedi occorre calcolare il costo sostenuto nel produrlo e nell'erogarlo, nonché monitorarne l'andamento nel tempo.
La frequenza di aggiornamento è annuale, dal momento che il calcolo considera i dati del bilancio consolidato.
Tali costi sono stati calcolati rispetto ai servizi inclusi della Carta dei Servizi di Ateneo in vigore dall’anno 2019.
Rispetto alla Carta dei Servizi previgente, è possibile consultare la pagina relativa ai costi contabilizzati nel periodo 2010-2018.