Bollette luce e gas: cosa cambia dal 1° gennaio in dieci domande e risposte
Le novità sono contenute nella delibera approvata nei giorni scorsi dall’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera)
I punti chiave
- 1) Si può controllare cosa si accetta se si firma un contratto al telefono prima dell’ok definitivo?
- 2) Esiste un diritto di ripensamento?
- 3) Il venditore sarà obbligato a inviare il contratto sottoscritto a distanza in altra forma?
- 4) Il contratto diventa valido senza un consenso esplicito?
- 5) Il cliente può scegliere il supporto durevole su cui ricevere le comunicazioni?
- 6) Se il cliente controlla poco il telefono, come si fa a garantire che riceva queste comunicazioni?
- 7) Se ci si rende conto di non aver accettato un contratto, cosa si può fare per tutelarsi?
- 8) Se il contratto è stato siglato senza consenso, si può chiedere un annullamento?
- 9) Alcuni call center minacciano un’interruzione della fornitura. È un rischio reale?
- 10) A chi è possibile rivolgersi per chiedere informazioni su bollette e costi?
3' di lettura
Dal 1° gennaio cambiano alcune regole per le bollette di luce e gas per garantire maggiore trasparenza e tutela. Le novità sono contenute nella delibera approvata nei giorni scorsi dall’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera). Il documento licenziato dall’Authority presieduta da Stefano Besseghini implementa le modifiche al Codice del Consumo dettate dal decreto legislativo 26/2023 e dalla legge concorrenza 2022, rafforzando gli obblighi dei venditori in caso di modifica delle condizioni contrattuali. Vediamo cosa cambia dal prossimo anno in dieci domande e risposte.
1) Si può controllare cosa si accetta se si firma un contratto al telefono prima dell’ok definitivo?
A oggi esiste già l’obbligo per il venditore di inviare la documentazione scritta, in caso di contratti telefonici al più tardi entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione del contratto. Dal 1° gennaio scatterà un rafforzamento della tutela del cliente: servirà non solo il consenso del cliente alla conclusione del contratto ma lo stesso dovrà anche confermare di aver ricevuto la documentazione in forma scritta.
2) Esiste un diritto di ripensamento?
La facoltà era già prevista prima dell’ultima delibera approvata dall’Arera: 14 giorni dalla conclusione del contratto (esteso a 30 gg in fattispecie particolari). Inoltre, per i contratti stipulati tramite visite porta a porta, il diritto di ripensamento sarà esteso da 14 a 30 giorni.
3) Il venditore sarà obbligato a inviare il contratto sottoscritto a distanza in altra forma?
Assolutamente sì. Il venditore deve inviare al cliente un documento scritto che riporti in modo chiaro tutte le condizioni contrattuali. Questo documento deve essere trasmesso su un supporto durevole, come una comunicazione cartacea (tramite posta) o un file elettronico (via e-mail o notifiche app).
4) Il contratto diventa valido senza un consenso esplicito?
No, il cliente deve confermare esplicitamente di aver ricevuto il documento con le condizioni contrattuali. Senza questa conferma, il contratto non può considerarsi valido.
5) Il cliente può scegliere il supporto durevole su cui ricevere le comunicazioni?
Le comunicazioni devono essere inviate nel formato scelto e accettato dal cliente. Ad esempio, se il cliente ha optato per e-mail, il documento deve essere inviato in questa forma. Questo passaggio era già previsto nel Codice del consumo ma con le nuove regole viene esplicitato
6) Se il cliente controlla poco il telefono, come si fa a garantire che riceva queste comunicazioni?
Dal 1° gennaio tutte le comunicazioni che riguardano variazioni del contratto esistente, dovranno essere inviate su un supporto “durevole” e in una forma che già accettata dal cliente. Il venditore deve assicurarsi che il cliente abbia scelto e approvato il modo in cui riceve queste informazioni, che sia sms, e-mail o posta cartacea. Inoltre, devono essere chiare e separate da altre comunicazioni, come offerte o pubblicità. Se non si riceve nulla, o si hanno dubbi, il venditore deve dimostrare che l’informazione è arrivata al cliente.
7) Se ci si rende conto di non aver accettato un contratto, cosa si può fare per tutelarsi?
Come già anticipato, i venditori sono obbligati a rispettare il Codice di condotta commerciale e sono responsabili anche delle azioni dei soggetti terzi a cui si affidano che siano call center o venditori di zona. in questo caso, si può fare una segnalazione all’Autorità e nel caso si apra una controversia si può ricorrere al Servizio Conciliazione dell’Areta.
8) Se il contratto è stato siglato senza consenso, si può chiedere un annullamento?
Il venditore deve sempre dimostrare di aver rispettato le regole. In questo caso, si può chiedere al fornitore che ha inviato la bolletta di fornire la prova del nuovo contratto, inviando un reclamo scritto. Se l’attivazione non è stata richiesta, il cliente ha diritto a non pagare la fornitura ai sensi dell’articolo 66-quinquies del Codice del Consumo.
9) Alcuni call center minacciano un’interruzione della fornitura. È un rischio reale?
Nessuno rimane senza fornitura di energia elettrica e gas se non per motivi che dipendono dalla sua volontà (ad esempio per disattivazione del punto a seguito di richiesta del cliente finale), nonostante alcuni call center possano dire il contrario.
10) A chi è possibile rivolgersi per chiedere informazioni su bollette e costi?
Per avere informazioni ed assistenza sulla regolazione nei settori dell’energia elettrica e del gas, sulle tutele a tua disposizione e su come fare valere i propri diritti, ci si può rivolgere allo Sportello per il consumatore energia e ambiente di Arera www.sportelloperilconsumatore.it e visitare il sito dell’Autorità (www.arera.it).