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Probatio diabolica

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Probatio diabolica alla lettera prova del diavolo è una espressione latina in uso nel linguaggio legale di molti paesi.

L'espressione viene usata per indicare una prova impossibile. Quando un sistema giuridico si trova di fronte a questa situazione in genere ricorre all'inversione dell'onere della prova o concede diritti aggiuntivi per la parte che si trova di fronte alla probatio diabolica.

In sostanza la mancanza della prova che contraddice l'affermazione data rende l'affermazione vera in un certo senso. Secondo la tradizione questo uso del termine si collega con l'idea che non vi sono prove per dimostrare che il diavolo esiste. Ma non si può provare che "il diavolo non esiste" in questo modo, quindi non si può escludere che il diavolo non esista.

Ad esempio in materia brevettuale tocca, secondo le regole ordinarie, al titolare di un brevetto dimostrare che un altro brevetto posteriore lede i suoi diritti, ma si concede un'inversione dell'onere della prova. In tal caso tocca al secondo che ha depositato il brevetto dimostrare che il prodotto è ottenuto in base ad altro procedimento, senza costringere il primo brevettante a rendere pubblici i suoi segreti industriali. In diritto italiano si vede una applicazione di questo istituto, per quello che riguarda le azioni petitorie, l'istituto dell'usucapione (la prova deve riguardare solo gli ultimi 20 anni). Oppure per i beni mobili il principio possesso vale titolo.