RELAZIONE sulle implicazioni delle operazioni di pesca cinesi sul settore della pesca dell'UE e la via da seguire

2.10.2023 - (2022/2148(INI))

Commissione per la pesca
Relatore: Pierre Karleskind

Procedura : 2022/2148(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A9-0282/2023
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A9-0282/2023
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INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

MOTIVAZIONE

INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

 



PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulle implicazioni delle operazioni di pesca cinesi sul settore della pesca dell'UE e la via da seguire

(2022/2148(INI))

Il Parlamento europeo,

 visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio[1],

 visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999[2],

 visto il regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani[3],

 visti la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 14 settembre 2022, che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione (COM(2022)0453) e il progetto di relazione del Parlamento su tale proposta,

 viste la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 maggio 2018, che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca (COM/2018/0368 final) e la relazione del Parlamento su tale proposta,

 visti la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 23 febbraio 2022, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (COM(2022)0071) e il progetto di relazione del Parlamento su tale proposta,

 viste la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo "Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente" (COM(2020)0381) e la risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2021 su tale strategia[4],

 viste la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020, dal titolo "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita" (COM(2020)0380), e la risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2021 su tale strategia[5],

 vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2021 sull'istituzione di zone marine protette nell'Antartico e la conservazione della biodiversità nell'Oceano australe[6],

 vista la posizione della commissione per la pesca, del 14 marzo 2023, in vista della preparazione della raccomandazione della commissione per il commercio internazionale sulla proposta della Commissione riguardo a una decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (COM(2022)0582),

 vista la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) del 10 dicembre 1982, in vigore dal 16 novembre 1994 e ratificata dalla Cina il 15 maggio 1996,

 vista la convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita umana in mare del 1° novembre 1974 (SOLAS),

 vista la convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) del 6 marzo 1948,

 vista la convenzione sul lavoro nel settore della pesca (convenzione n. 188), del 14 giugno 2007, dell'Organizzazione internazionale del lavoro,

 visti il protocollo di Torremolinos, del 2 aprile 1993, relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos sulla sicurezza delle navi da pesca e l'accordo di Città del Capo del 2012 teso a migliorare la sicurezza della pesca,

 visto l'accordo nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare relativo alla conservazione e all'utilizzo sostenibile della diversità biologica marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale del 4 marzo 2023,

 visto il parere congiunto del consiglio consultivo per la flotta oceanica e del consiglio consultivo per i mercati, del 13 dicembre 2022, dal titolo "Addressing China's global distant water fleet activities: implications for fisheries governance" (Affrontare le attività della flotta cinese di pesca d'altura nel mondo: implicazioni per la governance della pesca),

 vista la relazione dell'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (EUMOFA), del 29 novembre 2022, dal titolo "Il mercato ittico dell'UE – edizione 2022",

 visto lo studio del Dipartimento tematico Politica strutturale e di coesione della Direzione generale delle Politiche interne, del 9 dicembre 2022, dal titolo "Research for PECH Committee − Role and impact of China on world fisheries and aquaculture" (Ricerca per la commissione PECH − Ruolo e impatto della Cina sulla pesca e l'acquacoltura a livello mondiale),

 visto l'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, approvato dalla conferenza dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) il 22 novembre 2009 e in vigore dal 5 giugno 2016,

 vista la relazione della FAO del 2022 dal titolo "The State of World Fisheries and Aquaculture 2022 − Towards Blue Transformation" (Lo stato della pesca e dell'acquacoltura a livello mondiale 2022: verso la trasformazione blu),

 visto l'accordo tra l'UE e la Repubblica popolare cinese del 16 luglio 2018 dal titolo "Partenariato blu per gli oceani: verso una migliore governance degli oceani",

 visto il protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, accordo sulle sovvenzioni alla pesca, adottato in occasione della 12a Conferenza ministeriale del 17 gennaio 2022,

 vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 12 marzo 2019, dal titolo "UE-Cina – Una prospettiva strategica" (JOIN(2019)0005),

 vista la sua risoluzione del 5 luglio 2022 sulla strategia indo-pacifica nel settore del commercio e degli investimenti[7],

 vista la legge sulla pesca della Repubblica popolare cinese, adottata il 20 gennaio 1986, e la proposta di riforma pubblicata dal ministero cinese dell'Agricoltura e degli Affari rurali il 28 agosto 2019,

 visti il 13° piano quinquennale della Cina per lo sviluppo della pesca d'altura pubblicato nel 2017 e il 14° piano quinquennale pubblicato il 1° luglio 2022,

 vista la dichiarazione congiunta di Cile, Colombia, Ecuador e Perù, del 3 novembre 2020, relativa ai pescherecci battenti bandiera straniera nelle zone adiacenti alle acque sotto la giurisdizione nazionale di ciascun paese,

 vista la legge statunitense sulla sicurezza marittima e il controllo della pesca ("Maritime Security and Fisheries Enforcement Act"), approvata il 20 dicembre 2019,

 visto il memorandum di sicurezza nazionale del Presidente degli Stati Uniti, del 27 giugno 2022, sulla lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e agli abusi di lavoro associati ("National Security Memorandum/NSM-11 on Combating Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing and Associated Labor Abuses"),

 vista la strategia nazionale quinquennale per la lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata 2022-2026 ("National Five-Year Strategy for Combating Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing 2022-2026), del 19 ottobre 2022, elaborata dal gruppo di lavoro interagenzie degli Stati Uniti sulla pesca INN (US Interagency Working Group on IUU Fishing),

 vista la relazione del Servizio di ricerca del Congresso degli Stati Uniti ("Congressional Research Service"), del 12 aprile 2022, sul ruolo della Cina nello sfruttamento della pesca globale ("China's Role in the Exploitation of Global Fisheries: Issues for Congress"),

 vista la relazione dell'Overseas Development Institute, del 2 giugno 2020, intitolata "China's distant-water fishing fleet: scale, impact and governance" (La flotta peschereccia cinese d'altura: dimensioni, impatto e governance),

 vista la relazione dell'Environmental Justice Foundation, del 30 marzo 2022, dal titolo "The Ever-Widening Net: Mapping the scale, nature and corporate structures of illegal, unreported and unregulated fishing by the Chinese distant-water fleet" (La rete sempre più larga: mappare le dimensioni, la natura e le strutture aziendali della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata della flotta cinese d'altura),

 visto la relazione dell'Iniziativa globale contro la criminalità organizzata transnazionale e di Poseidon - Aquatic Resource Management Ltd, dal titolo "The Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Index" (Indice sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata), pubblicata il 23 dicembre 2021,

 visto impegno dell'alleanza per l'azione sulla pesca INN di stimolare l'ambizione e l'azione nella lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, concordato il 28 giugno 2022,

 visto l'articolo 54 del suo regolamento,

 vista la relazione della commissione per la pesca (A9-0282/2023),

A. considerando che, a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'UE dovrebbe condurre le relazioni esterne in materia di pesca al fine di assicurare lo sfruttamento, la gestione e la conservazione sostenibili delle risorse biologiche marine e dell'ambiente marino;

B. considerando che l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1005/2008 ("regolamento INN") stabilisce che l'importazione di prodotti della pesca provenienti dalla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ("pesca INN") dovrebbe essere vietata; che l'Unione europea, in quanto maggior mercato di importazione di prodotti ittici al mondo, ha un ruolo centrale da svolgere nella lotta alla pesca INN a livello mondiale; che la politica di tolleranza zero nei confronti della pesca INN dovrebbe applicarsi allo stesso modo a tutti i paesi, indipendentemente dalle loro dimensioni;

C. considerando che attualmente vi sono quattro paesi terzi con un cartellino rosso e otto paesi terzi con un cartellino giallo; che la Repubblica popolare cinese (RPC) non è mai stata oggetto di una procedura a norma del regolamento INN, nonostante le numerose prove del suo significativo e crescente coinvolgimento nella pesca INN, come analizzato in particolare nello studio su "Ruolo e impatto della Cina sulla pesca e l'acquacoltura a livello mondiale", del dicembre 2022, commissionato dalla commissione per la pesca;

D. considerando che, in conformità con l'articolo 30 del regolamento INN e su richiesta della Commissione, l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) assisterà l'Unione nella cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali che si occupano di pesca, comprese le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), per rafforzare il coordinamento e il rispetto delle misure, in particolare quelle volte a combattere la pesca INN;

E. considerando che, a norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento INN, possono essere identificati come non cooperanti i paesi terzi che non adempiano all'obbligo ad essi imposto dal diritto internazionale, nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN; che la procedura del cartellino giallo prevista dal regolamento INN è intesa a dare un avvertimento e consente all'UE di avviare un dialogo con un paese terzo non cooperante;

F. considerando che, in assenza di dati ufficiali affidabili, si stima che la Cina possieda la più grande flotta di pesca al mondo, compresa la più grande flotta peschereccia d'altura al mondo, con oltre 2 700 imbarcazioni secondo i dati ufficiali cinesi, e che sia il principale importatore mondiale di farina di pesce[8]; che, in confronto, la flotta d'altura dell'UE, con 259 imbarcazioni, è molto più modesta;

G. considerando che l'eccessivo sfruttamento delle risorse biologiche marine nelle sue acque territoriali e nella sua zona economica esclusiva, nonché il degrado degli habitat dovuto all'inquinamento, potrebbero essere considerati in parte i motivi che hanno portato la Cina a sviluppare la flotta peschereccia d'altura e l'industria dell'acquacoltura più grandi al mondo; che l'entità della produzione, dell'estrazione e del consumo di frutti di mare da parte della Cina ha ripercussioni di vasta portata sulla gestione e la conservazione del pesce e sulla sicurezza alimentare in tutto il mondo; che la flotta cinese d'altura è uno dei principali concorrenti della flotta peschereccia dell'Unione;

H. considerando che la Cina è il terzo maggiore esportatore di prodotti della pesca e dell'acquacoltura in termini di valore verso l'UE, dopo la Norvegia e il Regno Unito; che oltre l'80 % del pesce consumato in Cina proviene dall'acquacoltura[9]; che nel 2020 la produzione dell'acquacoltura cinese è stata di circa 70,5 milioni di tonnellate, che da sola rappresenta il 58 % della produzione acquicola globale e il 63 % di quella asiatica; che nel 2022 le importazioni dalla RPC sono ammontate a 1 815 371 000 EUR, pari al 5,6 % delle importazioni totali dell'UE; che la bilancia commerciale dell'UE per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura con la RPC è ampiamente in deficit (1 095 600 000 EUR);

I. considerando che, secondo le stime dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, tra il 2008 e il 2017 le sovvenzioni cinesi alla pesca hanno rappresentato il 41 % del totale globale;

J. considerando che la Cina ha ottenuto, complessivamente, il punteggio peggiore per quanto riguarda la pesca INN fra i 152 Stati costieri analizzati, sia nel 2019 che nel 2022, per l'indice sulla pesca INN; che, sebbene la flotta cinese non sia certamente l'unica flotta dedita alla pesca INN, essa ha un impatto significativo a livello mondiale in ragione delle sue dimensioni e della sua presenza globale;

K. considerando che l'UE si impegna a favore dello sviluppo e della gestione della pesca sostenibile, anche attraverso misure volte a migliorare le capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza nel quadro della lotta alla pesca INN, nonché a garantire la competitività e condizioni di parità;

L. considerando che la Cina non ha ancora ratificato le principali convenzioni internazionali contro la pesca INN, tra cui l'accordo FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo e la convenzione n. 188 dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro nel settore della pesca;

M. considerando che la RPC è firmataria dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulle sovvenzioni alla pesca del giugno 2022;

N. considerando che nel giugno 2022 la RPC ha ratificato l'accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale;

O. considerando che nel 2018 l'UE e la RPC hanno firmato un accordo bilaterale, noto come "partenariato blu", che mira a migliorare la cooperazione in materia di governance globale degli oceani; che il gruppo di lavoro permanente del partenariato blu si riunisce una o due volte l'anno; che tale partenariato si basa su tre pilastri in linea con la politica internazionale dell'UE in materia di governance degli oceani: migliorare il quadro di governance degli oceani, compresa la pesca e la lotta alla pesca INN, sviluppare le condizioni per un'economia blu sostenibile e promuovere la cooperazione in materia di scienza, ricerca e dati marini;

P. considerando che il parere congiunto del consiglio consultivo per la flotta oceanica e del consiglio consultivo per i mercati, del 15 dicembre 2022, afferma che "il ritmo con cui si realizzano i progressi nella cooperazione tra l'UE e la Cina nella lotta alla pesca INN non sono commisurati alla rapida espansione della flotta cinese di pesca d'altura e all'impatto globale delle sue numerose, insostenibili e opache attività";

Q. considerando che l'Ufficio del Tesoro degli Stati Uniti per il controllo dei beni stranieri ha comminato sanzioni ai sensi della legge Magnitsky nei confronti di diverse società di pesca cinesi, per un totale di 157 imbarcazioni, per sospetto lavoro forzato;

R. considerando che le catture marine globali della Cina si aggirano attualmente tra i 14 e i 16 milioni di tonnellate, di cui 3-4 milioni di tonnellate provengono dalla pesca d'altura, in gran parte nelle acque al largo dell'Africa occidentale e della costa occidentale del Sud America (Ecuador e Perù)[10];

S. considerando che, per non mettere a repentaglio la produzione di prodotti della pesca nell'Unione e per garantire un adeguato approvvigionamento dell'industria di trasformazione dell'Unione, il Consiglio decide ogni due anni, su proposta della Commissione, di ridurre o sospendere i dazi all'importazione per alcuni prodotti della pesca, nell'ambito di contingenti tariffari di volume adeguato[11]; che nel 2017 il 39 % dei filetti di tonno importati nell'UE soggetti a contingenti tariffari autonomi dello 0 % proveniva dalla Cina[12];

T. considerando che, secondo i dati dell'EUMOFA, nel 2017 la Cina ha esportato un totale di 5,35 milioni di tonnellate di prodotti della pesca e dell'acquacoltura (il 9 % destinato all'UE), per un valore nominale di 19,17 miliardi di EUR (dove le importazioni dell'UE rappresentavano l'8 % di tale valore); che, sempre secondo l'EUMOFA, nel 2021, ultimo anno per cui sono disponibili i dati, le esportazioni cinesi di prodotti ittici sono scese a 3,71 milioni di tonnellate (il 10 % destinato all'UE), per un valore nominale di 18,1 miliardi di EUR (dove le importazioni dell'UE rappresentavano l'8 % di tale valore);

U. considerando che i prodotti ittici cinesi importati nel mercato europeo sono frutto di operazioni opache e compromettono gravemente la competitività del mercato unico dell'UE; che ciò ha gravi ripercussioni economiche e occupazionali per le imprese del settore e lungo l'intera catena di approvvigionamento;

V. considerando che nel 2020 la Cina ha inasprito la sua normativa sulla gestione della pesca d'altura; che nel 2017 si è impegnata a limitare la propria flotta d'altura a 3 000 imbarcazioni entro il 2020;

W. considerando che la strategia marittima è una componente essenziale del progetto di potenza della Cina; che si osserva una politicizzazione e militarizzazione del suo settore marittimo civile, compresa la pesca; che l'UE dovrebbe considerare le questioni strategiche di sovranità legate alla pesca, in particolare nelle regioni ultraperiferiche;

Garantire la massima trasparenza

1. deplora la mancanza di trasparenza delle autorità cinesi sul numero di imbarcazioni della flotta cinese d'altura; è preoccupato e sconcertato dal fatto che, in assenza di dati ufficiali affidabili, le varie stime sulle dimensioni della flotta d'altura cinese variano da 2 900 a 16 966 imbarcazioni; osserva che, secondo la FAO, la flotta peschereccia cinese totale ammonta a circa 564 000 navi; ricorda che la FAO insiste sulla trasparenza, riconoscendo che "sono necessari miglioramenti per assegnare con maggior precisione le catture della pesca d'altura cinese per area e disaggregare le catture per specie"; deplora che il regolamento sul "controllo" adottato dalla Cina si applichi solo alla flotta d'altura, che rappresenta una parte marginale della sua flotta; invita la Commissione a incoraggiare e guidare il governo della RPC verso l'adozione di norme che disciplinino la pesca d'altura, al fine di utilizzare tecniche di pesca durature e sostenibili;

2. esprime preoccupazione per il fatto che alcune parti del conteso Mar cinese meridionale, uno dei mari più sfruttati al mondo, siano considerate dalla Cina come "acque interne", con conseguente esclusione dei pescherecci cinesi che operano nella zona dal computo della sua flotta d'altura e conseguente aumento delle tensioni, dato che la Cina cerca di affermare il proprio dominio nella zona attraverso la loro attività;

3. incoraggia la Commissione a sostenere l'innovazione e la ricerca nello sviluppo di strumenti per il monitoraggio, la localizzazione e la geolocalizzazione dei pescherecci in alto mare, sostenendo l'avvio di iniziative internazionali volte a coordinare i sistemi di dati e a fornire dati accurati e completi e informazioni trasparenti sulla posizione, l'origine e l'attività dei pescherecci;

4. si compiace che l'accordo di trilogo per la riforma del regolamento (CE) n. 1224/2009[13] sul controllo della pesca richieda che i prodotti ittici importati nell'UE e catturati in mare indichino il numero IMO del peschereccio, o un altro identificativo univoco del peschereccio se il numero IMO non è applicabile;

5. chiede che la Commissione adotti misure per porre fine all'uso delle bandiere di comodo; auspica un accesso pubblico alle informazioni sulla proprietà effettiva dei pescherecci battenti qualsiasi bandiera; invita la Commissione a migliorare il sistema di identificazione dei pescherecci che praticano la pesca INN, come previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1184[14], in modo da poter risalire al paese di origine del peschereccio anche in caso di incertezza sullo Stato di bandiera, e ad aggiungere i pescherecci in cui sono stati accertati casi di violazione dei diritti umani;

6. invita la Commissione a chiedere alle autorità cinesi una maggiore trasparenza in merito alle attività di pesca condotte dalle flotte cinesi d'altura e agli accordi di pesca da esse stipulati; invita la Commissione ad avviare un sistema di identificazione delle catture in cooperazione con la RPC, sulla base delle raccomandazioni contenute nelle linee guida volontarie della FAO sui programmi di documentazione delle catture; ricorda l'importanza di avvalersi di tutti gli strumenti internazionali disponibili nella lotta alla pesca INN; rileva con preoccupazione che l'opacità di tali accordi può incoraggiare la pesca INN e rendere difficile il monitoraggio delle operazioni della flotta cinese d'altura da parte dei governi colpiti e delle altre parti interessate; invita la Commissione ad avviare, insieme ai propri partner internazionali, una strategia di monitoraggio degli accordi bilaterali stipulati dalla Cina al fine di evitare distorsioni della concorrenza, sia a livello di approvvigionamento che di scambi commerciali;

7. osserva che gli accordi di pesca conclusi tra la RPC e i paesi terzi sono in aumento; teme che questi accordi possano danneggiare gli interessi dell'industria locale, minare la sicurezza alimentare della popolazione e nuocere a una concorrenza leale; deplora la mancanza di trasparenza circa tali accordi, licenze e autorizzazioni, soprattutto in considerazione dei possibili effetti cumulativi insostenibili sulle risorse ittiche dei paesi terzi che hanno concluso accordi di pesca con l'UE; esprime preoccupazione per le segnalazioni di pesca eccessiva al largo dell'Africa occidentale, in particolare nel Golfo di Guinea e nel lago Volta in Ghana, in cui sarebbe coinvolta la flotta cinese d'altura;

8. invita la Cina a ratificare e attuare quanto prima l'accordo FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo e tutti gli altri accordi e trattati internazionali volti a combattere la pesca INN, nonché a garantire che i pescherecci in alto mare rispettino gli accordi internazionali su misure di gestione e conservazione degli ecosistemi marini; invita gli Stati costieri a rendere pubbliche le infrazioni e le sanzioni dei pescherecci d'altura;

9. plaude all'iniziativa della direzione generale degli Affari marittimi e della pesca (DG MARE) della Commissione di lanciare, il 10 maggio 2023, un sito web contenente i dati relativi alle autorizzazioni di pesca concesse ai pescherecci UE che operano al di fuori delle acque dell'Unione e ai pescherecci non UE che operano nelle acque dell'Unione; esorta le autorità di pesca dei paesi terzi e le ORGP ad adottare misure analoghe; sottolinea l'importanza di applicare il sistema legislativo in vigore per le flotte UE anche a quelle dei paesi terzi al fine di garantire le stesse norme in materia di trasparenza delle attività di pesca e di tracciabilità dei prodotti;

Difendere l'Unione europea dalle pratiche commerciali sleali

10. invita gli Stati membri ad applicare rigorosamente la legislazione dell'UE per quanto riguarda il sistema di dichiarazione delle catture e di tracciabilità; ritiene che la digitalizzazione dei certificati di cattura INN mediante il sistema CATCH ridurrà le possibilità di importazione fraudolenta e alleggerirà l'onere amministrativo che grava sugli Stati membri; invita gli Stati membri e la Commissione a fornire informazioni sul numero di prodotti catturati dai pescherecci cinesi e successivamente immessi nel mercato dell'Unione; sottolinea la necessità di armonizzare e intensificare i controlli doganali, portuali e nelle piattaforme commerciali di tutti i prodotti della pesca importati, al fine di limitare la circolazione di prodotti provenienti dalla pesca illegale nel mercato unico; chiede che la certificazione dell'origine dei prodotti della pesca importati sia rafforzata in modo da essere soggetta alla legislazione europea anziché a quella dello Stato di bandiera, al fine di garantire che entrino nel mercato unico prodotti della pesca sostenibile la cui origine e conformità siano state verificate e che contribuiscano a preservare la salute pubblica e a prevenire distorsioni della concorrenza;

11. è preoccupato per le numerose segnalazioni provenienti da governi e organizzazioni non governative riguardo a casi di pesca INN da parte di navi battenti bandiera cinese, così come a presunti casi di pesca INN da parte di navi prive di nazionalità per le quali potrebbe prefigurarsi una responsabilità delle autorità cinesi e da parte di navi di proprietà cinese battenti bandiera di un paese terzo; segnala che fra siffatte pratiche illegali figurano anche la pesca senza licenza, la pesca di specie protette, l'utilizzo di attrezzi vietati, lo spinnamento, la mancata dichiarazione delle catture e la disattivazione dei sistemi di identificazione automatica usati per il tracciamento;

12. è preoccupato per le notizie relative alla presenza di un certo numero di navi cinesi che pescano senza controllo nelle acque d'altura adiacenti alle zone economiche esclusive (ZEE) di alcuni paesi dell'America Latina, tra cui Ecuador e Argentina; sottolinea che la flotta dell'UE che opera in queste zone di pesca deve spesso affrontare una concorrenza sleale per le risorse ittiche, come il totano (Illex argentinus) e il calamaro di Patagonia (Loligo gahi); ritiene che l'istituzione di ORGP per garantire un'adeguata copertura globale di zone e specie, in particolare nelle zone prive di qualsiasi struttura ORGP (ad esempio l'Atlantico meridionale), sia importante al fine di promuovere la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche e una concorrenza leale a livello mondiale; esorta la Commissione a cooperare con tutte le parti interessate per perseguire tale obiettivo;

13. accoglie con favore l'accordo raggiunto in seno alle Nazioni Unite sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale, ed esorta l'UE e la Cina a ratificarlo e renderlo effettivo;

14. deplora le complesse e talvolta arbitrarie disposizioni burocratiche imposte dalle autorità cinesi ad alcune imprese dell'Unione che intendono esportare prodotti della pesca in Cina; invita la Commissione a collaborare con le autorità cinesi per porre fine a tale situazione;

15. è preoccupato per le notizie riguardanti atti di aggressione commessi da alcune navi cinesi, come gli attacchi subiti dal peschereccio spagnolo "Playa de Rodas", che nel febbraio 2020 è stato vittima di speronamenti, minacce di morte e tentativi di sabotaggio e collisione da parte di sei imbarcazioni battenti bandiera cinese;

16. incoraggia la Cina e i paesi con cui ha firmato accordi di pesca a rafforzare le loro capacità di monitoraggio, individuazione, prevenzione e risposta agli incidenti di pesca INN; invita la Commissione a valutare la possibilità di incrementare il sostegno tecnico e finanziario a tal fine attraverso l'EFCA; invita la Commissione a fornire assistenza tecnica e a promuovere lo sviluppo delle capacità, avvalendosi di tutti i canali possibili nel quadro della politica comune della pesca, in linea con gli obiettivi dell'UE in materia di governance internazionale degli oceani, al fine di incoraggiare e sostenere gli Stati costieri con i quali l'Unione intrattiene un dialogo nell'intensificare la lotta contro la pesca INN e nel rafforzare i requisiti di sostenibilità e trasparenza per quanto concerne le condizioni di accesso alle loro zone economiche esclusive (ZEE);

17. chiede, più in generale, che la lotta contro la pesca INN sia intensificata, in particolare nelle acque internazionali e nelle zone di competenza delle autorità degli Stati costieri che non dispongono di capacità di controllo sufficienti; ritiene che ciò possa essere conseguito attraverso operazioni congiunte quale il progetto PESCAO ("Miglioramento della governance della pesca a livello regionale nell'Africa occidentale"); elogia l'EFCA per il suo ruolo nell'ambito del progetto PESCAO, istituito con decisione della Commissione C(2017)2951 del 28 aprile 2017; segnala che tale progetto, finalizzato fra l'altro a rafforzare la prevenzione della pesca INN, giungerà a termine nel dicembre 2023; invita la Commissione ad avviare una valutazione del progetto PESCAO e, ove necessario, a definire nuove priorità e a rafforzare l'efficacia di questo tipo di progetto, ampliandolo e dotandolo di risorse aggiuntive; osserva che le marine militari dispongono di risorse specifiche in alto mare e che alcuni Stati membri affidano le operazioni di controllo della pesca alle loro marine militari; sottolinea che il quadro europeo di finanziamento del controllo della pesca dovrebbe essere modificato per consentire la partecipazione delle marine militari alle operazioni di contrasto della pesca illegale nelle zone summenzionate, oltre alle operazioni di lotta contro la pirateria;

18. sottolinea l'importanza delle presenze marittime coordinate nel Golfo di Guinea che, sin dalla loro attivazione nel marzo 2021, hanno contribuito notevolmente a ridurre la pesca INN, la pirateria e altre attività illegali nella zona (traffico di stupefacenti e di armi, tratta di esseri umani, alto tasso di criminalità nei porti, grave inquinamento marino, ecc.); ricorda che le attuali presenze marittime coordinate saranno sottoposte a revisione al più tardi entro il febbraio 2024; chiede al Consiglio di prestare particolare attenzione al Golfo di Guinea e a compiere progressi nella riforma delle attuali presenze marittime coordinate;

19. incoraggia i produttori di prodotti ittici dell'UE a diversificare i loro partner di prima trasformazione; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'aumento dell'acquacoltura sostenibile nell'UE e a ridurre gli ostacoli al suo sviluppo, nonché a promuovere l'innovazione nel settore delle fonti di mangimi complementari, come le alghe, per evitare un'ulteriore dipendenza dalle importazioni di farina di pesce;

20. sottolinea che la Cina ha notevolmente aumentato le sue esportazioni verso l'Unione di taluni prodotti, come il tonno, grazie a contingenti tariffari autonomi; osserva che il meccanismo dei contingenti tariffari autonomi può generare distorsioni del mercato; ritiene che i contingenti tariffari autonomi di volume non adeguato potrebbero dare adito a una concorrenza sleale con le flotte dell'UE e con i paesi che beneficiano di un accesso preferenziale (il Gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, il sistema di preferenze generalizzate dell'UE); invita pertanto la Commissione a proseguire la valutazione della pertinenza di tali contingenti tariffari alla luce del loro impatto sul settore europeo della pesca e, ove necessario, ad adeguarli; invita le autorità europee ad adottare prudenza e a intensificare i controlli per garantire che le esportazioni che beneficiano dei contingenti tariffari autonomi non derivino dalla pesca INN;

21. prende atto del fatto che la Corte dei conti europea ha recentemente rilevato la disomogeneità dei controlli degli Stati membri sulla legalità dei prodotti ittici importati; invita la Commissione a garantire che tutti gli attori coinvolti si impegnino a favore di un'attuazione rapida, uniforme e globale del sistema informatico CATCH, una volta che il suo utilizzo sia diventato obbligatorio in tutta l'Unione per tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati nell'UE, nonché a promuovere l'uso volontario del sistema da parte dei paesi terzi;

22. osserva che la Cina sovvenziona le proprie flotte operanti in ZEE e in alto mare; ricorda che tale sostegno assume varie forme, fra cui le sovvenzioni dirette (aiuti per il carburante come pure ammodernamento e sostituzione delle imbarcazioni), le esenzioni fiscali, le agevolazioni sui premi assicurativi e sui prestiti, ecc.; segnala che, sempre in assenza di dati ufficiali, si stima che nel 2018 le sovvenzioni del governo cinese al settore della pesca abbiano totalizzato 7,2 miliardi di USD, cifra che rappresenta il 20 % delle sovvenzioni alla pesca a livello mondiale; sottolinea che tali sovvenzioni hanno favorito il rapido sviluppo della flotta cinese d'altura, con il rischio di contribuire alla sovracapacità e alla pesca eccessiva; sottolinea che la recente firma dell'accordo OMC sulle sovvenzioni alla pesca nel giugno 2022 dovrebbe limitare gli importi erogati; esorta le autorità cinesi a ratificare e ad applicare tale accordo quanto prima;

Proteggere le risorse ittiche, i diritti umani e la sovranità alimentare

23. constata che l'intensità delle attività della flotta peschereccia cinese sta per depauperare le risorse ittiche, limitando così gli effetti positivi degli sforzi compiuti, tra l'altro, dalla flotta dell'UE; ritiene opportuno valutare scientificamente lo stato di tutte le risorse ittiche bersaglio a livello globale al fine di determinare il livello di sfruttamento; invita l'UE a mantenere il suo obiettivo ambizioso di dare l'esempio, continuando nel contempo a promuovere condizioni di parità per gli operatori dell'UE rispetto a quelli dei paesi terzi;

24. incoraggia l'introduzione di piani di gestione, anche regionali, nei paesi con cui l'UE ha concluso accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS); osserva che l'APPS con la Mauritania, che comprende un piano di gestione per le specie pelagiche, ha ridotto la pressione di pesca esercitata da tutti i pescherecci aventi come bersaglio tali stock; sottolinea l'importanza di tali piani di gestione per evitare effetti diretti e indiretti che favoriscano la pesca eccessiva nelle ZEE dei paesi interessati, ripercussioni socioeconomiche negative, prestando particolare attenzione alla flotta artigianale locale, nonché conseguenze negative sulla fiducia nell'UE in quanto partner;

25. sottolinea che l'introduzione di una migliore governance della pesca nei paesi in via di sviluppo dovrebbe essere una priorità, per poter combattere la pesca INN e costruire infrastrutture adeguate, formare una forza lavoro qualificata nei controlli portuali e organizzare un sistema di difesa efficace per far fronte alle ingerenze in mare; ricorda che la pesca INN avviene principalmente nelle ZEE dei paesi in via di sviluppo, che dipendono in larga misura, sul piano economico e sociale, dalla pesca e non hanno le risorse per combattere le ingerenze di pescherecci stranieri nelle loro acque;

26. chiede che la Commissione elabori una strategia per far fronte alle crescenti importazioni cinesi di farina di pesce dal resto del mondo, in particolare dai paesi costieri dell'Africa occidentale; sottolinea che tali importazioni, nonché altre importazioni di questo tipo in altri paesi, potrebbero causare ingenti danni al settore della pesca locale e mettere a repentaglio la sicurezza alimentare in Africa; si compiace dei promettenti progressi compiuti di recente nell'uso di proteine di origine vegetale nei mangimi sostenibili per pesci ed esorta la Commissione e gli Stati membri a sostenere tale sviluppo;

27. è seriamente preoccupato per le notizie relative alle condizioni lavorative disumane a bordo di alcuni pescherecci cinesi; esorta la Cina a ratificare quanto prima la convenzione n. 188 dell'OIL sul lavoro nel settore della pesca;

28. sottolinea che l'UE deve intensificare la sua cooperazione con il Regno Unito, gli Stati Uniti, il Giappone e altri attori chiave della politica in materia di pesca e oceani, utilizzando i suoi strumenti diplomatici e commerciali per incoraggiare la Cina a portare avanti le necessarie riforme del suo quadro di governance della pesca; si compiace che nel 2022 il Presidente degli Stati Uniti abbia incaricato il suo Segretario di Stato, in coordinamento con la missione degli Stati Uniti presso l'Unione europea, di cooperare con l'UE, il Giappone, altri membri del G7 e altri partner al fine di combattere le pratiche di pesca dannose in Africa occidentale, in America latina, nei Caraibi e nella regione indo-pacifica; ricorda alla Commissione che l'UE deve assumere un ruolo guida nei negoziati internazionali per promuovere le proprie ambizioni, la propria visione e i propri obiettivi in materia di pesca sostenibile;

29. esorta la Commissione a intensificare la sua cooperazione con il governo statunitense per adottare un approccio globale nella lotta alla pesca INN e alle più gravi violazioni dei diritti del lavoro e dei diritti umani associate a tale fenomeno; invita la Commissione e il Consiglio ad applicare correttamente il regolamento (UE) 2020/1998[15] nei confronti delle imprese cinesi già sanzionate dal dipartimento statunitense del Tesoro e, ove necessario, a estendere tale misura ad altre imprese che sono accusate di violazioni dei diritti umani e stanno compromettendo le prospettive di crescita economica delle popolazioni locali;

30. ritiene necessario che l'UE avvii un'ampia cooperazione con i paesi terzi nel settore della pesca, con particolare riferimento al controllo della pesca;

31. si compiace che i membri della FAO abbiano conferito a tale organizzazione un mandato specifico per promuovere la sostenibilità sociale nelle catene di valore della pesca e dell'acquacoltura, includendovi il riconoscimento e la tutela dei diritti umani e dei diritti del lavoro; constata che la divisione Pesca e acquacoltura della FAO intende elaborare orientamenti comprendenti una parte generale e sei sezioni incentrate sulla pesca industriale, sulla pesca su piccola scala e sulla produzione, trasformazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti dell'acquacoltura; invita la FAO a prestare particolare attenzione all'impatto globale della pesca e dell'acquacoltura cinesi in sede di elaborazione dei suddetti orientamenti;

32. si compiace che sia l'UE che la Cina stiano partecipando all'iniziativa della rete di porti di pesca blu della FAO, che mira a elaborare orientamenti sulle migliori pratiche internazionali per i porti di pesca in fase di transizione verso modelli di economia blu, al fine di migliorare la loro sostenibilità tutelando l'ambiente e promuovendo i benefici sociali ed economici associati;

33. invita la Commissione a valutare tutte le iniziative cinesi volte a combattere la pesca INN e, alla luce di tali valutazioni, ad adottare misure adeguate a norma del regolamento INN;

Garantire la continuità del dialogo tra la Cina e l'UE

34. incoraggia la collaborazione con la Cina a livello mondiale, in seno alla FAO, alle ORGP e all'OMC, al fine di elaborare politiche e regolamenti globali intesi a contrastare la pesca INN;

35. invita l'UE e la Cina ad avviare una collaborazione stretta e trasparente sull'uso sostenibile delle risorse biologiche marine, sulla governance degli oceani, in particolare nel settore della pesca, sulla lotta alla pesca INN e sull'attuazione di un sistema di tracciabilità adeguato; invita la Commissione a valutare i risultati ottenuti nel quadro dell'iniziativa "partenariato blu" con la RPC;

36. si compiace che il 14° piano quinquennale per lo sviluppo della pesca cinese includa i seguenti obiettivi: migliorare l'applicazione della legge, rafforzare la protezione della vita acquatica e promuovere l'uso sostenibile delle risorse ittiche, migliorare la sicurezza delle attività di pesca cui partecipano attori stranieri, promuovere uno sviluppo aperto e una cooperazione vantaggiosa per tutti, stimolare la cooperazione internazionale nel settore della pesca e continuare a migliorare la capacità di applicazione degli accordi; esorta la Cina a raggiungere questi obiettivi, comprese le misure relative alla sua flotta d'altura;

37. valuta positivamente il fatto che il progetto di riforma della legge cinese sulla pesca pubblicato nel 2019 faccia riferimento alla sostenibilità e alla conservazione come motori della trasformazione della pesca cinese, contenga chiarimenti sulle sanzioni in materia di pesca INN e introduca nuovi meccanismi di controllo della flotta d'altura; auspica che il Congresso nazionale del popolo cinese approvi tempestivamente tale proposta presentata dal ministero dell'Agricoltura e degli affari rurali; invita le autorità cinesi a modernizzare quanto prima la loro legislazione al fine di contrastare efficacemente la pesca INN e la pesca eccessiva;

38. rileva che le risorse umane e finanziarie assegnate alla DG MARE e all'EFCA in relazione alla Cina e alla cooperazione con i paesi terzi non sono sufficienti a soddisfare le esigenze effettive; chiede che tali risorse siano riequilibrate al fine di garantire la continuità del dialogo;

39. esorta la Commissione a garantire che la sua politica della pesca nei confronti della Cina sia coerente con tutte le sue altre politiche, in particolare con le politiche commerciali, sociali e di cooperazione allo sviluppo; invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna a prendere in considerazione l'istituzione di un gruppo di lavoro interservizi sulla pesca INN sotto la supervisione di un vicepresidente della Commissione; suggerisce che tale gruppo di lavoro coordini gli sforzi delle diverse direzioni generali della Commissione, del Servizio europeo per l'azione esterna, dell'EFCA e del Centro comune di ricerca; osserva che negli Stati Uniti è già stato creato un gruppo analogo, ovvero il gruppo di lavoro interagenzie sulla pesca INN istituito a norma della legge statunitense sulla sicurezza marittima e il controllo della pesca, che riunisce 21 dipartimenti e agenzie federali;

40. si compiace che l'UE abbia recentemente aderito all'Alleanza per l'azione sulla pesca INN; esorta i membri di tale Alleanza a coordinare i loro sistemi nazionali di lotta contro la pesca INN e, in particolare, a valutare la possibilità di emettere congiuntamente "cartellini gialli" e "cartellini rossi" o altri strumenti analoghi;

°

° °

41. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e all'Agenzia europea di controllo della pesca.

 



 

MOTIVAZIONE

Il relatore ha voluto evidenziare quattro principali assi strategici per affrontare le implicazioni delle operazioni di pesca cinesi.

Il primo asse verte sulla trasparenza di tali operazioni. Una migliore conoscenza dello sforzo di pesca delle flotte cinesi e delle condizioni in cui è realizzato è essenziale per consentire al legislatore di reagire in modo efficace e adeguato. Le stime variano tra le 900 e le 2900 imbarcazioni cinesi per la pesca d'altura. Finora disponiamo di informazioni insufficienti sulle catture effettuate dai pescherecci cinesi, sulle sovvenzioni che ricevono, nonché sul contenuto degli accordi tra la Cina e i paesi terzi. Questa mancanza di dati costituisce un grave ostacolo alla corretta gestione delle risorse alieutiche e non garantisce le condizioni per una pesca regolamentata, sostenibile e rispettosa dei diritti umani. Acquisire tali informazioni e incoraggiare la Cina a progredire verso una maggiore trasparenza è quindi una priorità per il relatore.

Il secondo asse consiste nel proteggere il nostro settore europeo della pesca dalle pratiche commerciali sleali. La gestione sostenibile delle risorse alieutiche può essere conseguita solo attraverso norme rigorose e ambiziose, come quelle della politica comune della pesca. Tuttavia, tali requisiti imposti ai nostri pescatori hanno senso solo se si applicano anche ai prodotti che importiamo nell'UE. In tal senso, la Cina rappresenta una singolare minaccia per la sostenibilità del settore europeo della pesca, data la sua crescente importanza per il mercato europeo e la mancanza di trasparenza nelle sue attività di pesca. Il relatore propone quindi di rafforzare la tracciabilità dei prodotti che importiamo per garantire il rispetto delle nostre norme sociali e ambientali e, in particolare, per garantire che tali prodotti non provengano dalla pesca INN. Il relatore chiede inoltre una concorrenza più equa attraverso l'effettiva attuazione dell'accordo raggiunto in sede di OMC nel giugno 2022 sulle sovvenzioni dannose alla pesca.

Il terzo asse proposto dal relatore riguarda la necessità di proteggere le risorse alieutiche a livello globale, ma anche i diritti umani e la sovranità alimentare. Per poter essere raggiunte, le ambizioni dell'UE in materia di protezione dell'ambiente e di rispetto dei diritti umani devono trovare riscontro a livello internazionale. In questo senso vanno anche l'articolo 28 della politica comune della pesca e i lavori in corso sul divieto di prodotti ottenuti con il lavoro forzato e sul dovere di diligenza delle imprese, che il relatore cita nella sua proposta. La Cina, con le sue attività di pesca intensiva e la sua mancanza di trasparenza, sta esercitando una notevole pressione sulle risorse ittiche mondiali. Ciò avviene talvolta a scapito dei diritti umani, come dimostrano le numerose accuse di lavoro forzato. Questa pressione sugli stock comporta anche rischi per la sicurezza alimentare, in particolare nell'Africa occidentale, dove risorse essenziali per l'alimentazione delle popolazioni locali vengono prelevate per la produzione di farina di pesce. La Cina da sola è responsabile del 50 % delle importazioni mondiali di farina di pesce, da cui la pertinenza di questa relazione. Oltre all'ovvia questione della sostenibilità delle risorse ittiche, sono in gioco la sovranità alimentare e la tutela dei diritti umani nel mondo. Il relatore chiede quindi di adottare misure restrittive nei confronti delle imprese che non rispettano i diritti umani e di valutare, ove necessario, lo stato degli stock (in particolare quelli presi di mira dalla Cina per la produzione di farina di pesce).

Nel quarto asse, il relatore insiste sulla necessità di proseguire il dialogo tra l'UE e la Cina per ottenere una pesca più sostenibile. La pesca è una delle questioni su cui gli organismi multilaterali riescono ancora a trovare un accordo. L'accordo delle Nazioni Unite relativo al trattato sull'alto mare dello scorso marzo e l'accordo OMC sulle sovvenzioni alla pesca del giugno 2022 sono gli esempi più recenti. Negli ultimi anni la Cina ha compiuto progressi anche nella lotta alla pesca INN. Il relatore invita quindi a proseguire il dialogo sia a livello bilaterale con la Cina, sia a livello multilaterale (FAO, ORGP e OMC) per ottenere una pesca più sostenibile e meglio regolamentata.

In sintesi, l'UE può e deve agire per rendere la pesca più sostenibile nel mondo. Ciò inizia con un continuo miglioramento delle nostre pratiche, in consultazione con le parti interessate, per mostrare la via da seguire. Ma gli sforzi compiuti dai nostri pescatori saranno vani se i regolamenti si applicano solo a loro e non tengono conto delle attività di pesca delle flotte dei paesi terzi. La Cina, in quanto importante attore globale della pesca, ha un ruolo centrale da svolgere. Deve quindi progredire verso una pesca più trasparente, sostenibile e meglio regolamentata.


INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Approvazione

20.9.2023

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

22

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Clara Aguilera, João Albuquerque, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Maria da Graça Carvalho, Asger Christensen, Francisco Guerreiro, Niclas Herbst, Ladislav Ilčić, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Bert-Jan Ruissen, Marc Tarabella, Theodoros Zagorakis

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Ska Keller, Gabriel Mato, Lucia Vuolo

Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale

Massimiliano Smeriglio, Emma Wiesner

 



 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

22

+

ECR

Ladislav Ilčić, Bert-Jan Ruissen

ID

France Jamet

NI

Marc Tarabella

PPE

François-Xavier Bellamy, Maria da Graça Carvalho, Niclas Herbst, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Lucia Vuolo, Theodoros Zagorakis

Renew

Izaskun Bilbao Barandica, Asger Christensen, Pierre Karleskind, Emma Wiesner

S&D

Clara Aguilera, João Albuquerque, Isabel Carvalhais, Predrag Fred Matić, Massimiliano Smeriglio

Verts/ALE

Francisco Guerreiro, Ska Keller

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 13 ottobre 2023
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