Servizi bibliotecari e archivistici

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 32

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016).


Nota:

In questa sezione sono descritti i Servizi della Biblioteca di Ateneo e del Polo di Archivio Storico (PAST), erogati nell’ambito delle tre principali funzioni dell’Università (formazione universitaria, ricerca scientifica e terza missione).

Tali servizi sono volti a garantire agli utenti dell’Ateneo l’accesso a un adeguato patrimonio bibliografico e documentale, di cui la Biblioteca e il Polo di Archivio Storico curano lo sviluppo, l’aggiornamento, la gestione e la valorizzazione.

Elenco delle relazioni annuali di sintesi dei risultati ottenuti in termini di costi, standard di qualità e soddisfazione degli utenti:

Contenuto inserito il 13-03-2023 aggiornato al 31-05-2024
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