Segnalazione di illeciti - Whistleblowing

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 10 comma 8 lettera a

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: "Amministrazione trasparente" di cui all'articolo 9:

a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione


Nota:
Delibera ANAC n. 1310/2016
Occorre pubblicare i seguenti contenuti:
  • Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
  • Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)
  • Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell’attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)
  • Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione
  • Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013

Nota:

NUOVA DISCIPLINA  IN VIGORE DAL 15 LUGLIO 2023 

Il 15 luglio 2023 sono divenute efficaci per tutte le Pubbliche Amministrazioni le disposizioni contenute nel D.Lgs. 24/2023 emanato in attuazione della direttiva UE 2019/1937. Esso disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’amministrazione pubblica, di cui il soggetto sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo (cd. Whistleblower).

 

SEGNALAZIONE INTERNA (AL RPCT)

L’Ateneo ha pertanto adottato le nuove Linee Guida di Ateneo (efficaci dal 15 luglio 2023) per disciplinare nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023:

  • le modalità di inoltro delle segnalazioni interne che saranno gestite dal RPCT 

  • le forme di tutela garantite al segnalante e agli altri soggetti previsti dalla normativa.

Chi può segnalare

I soggetti che prestano la propria attività lavorativa a favore dell’Ateneo e che rientrano in una delle seguenti categorie:

  • dipendenti (personale PTA e personale docente/ricercatore) a tempo indeterminato e determinato;

  • lavoratori autonomi ivi compresi quelli indicati al Capo I della L. 81/2017 (si tratta dei lavoratori con rapporti di lavoro autonomi disciplinati dal Titolo III del Libro V del codice civile ivi inclusi i contratti d’opera di cui all’art. 2222 del medesimo codice civile. Questi includono, ad esempio, i lavoratori autonomi che esercitano le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi come psicologi, architetti, geometri etc.);

  • titolari di un rapporto di collaborazione di cui all’art. 409 del codice di procedura civile (quali i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si sostanziano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato come ad esempio, avvocati, ingegneri, assistenti sociali che prestano la loro attività lavorativa per l’Ateneo organizzandola autonomamente);

  • titolari di un rapporto di collaborazione di cui all’art. 2 del D.Lgs. 81/2015 (si tratta delle collaborazioni organizzate dal committente che si sostanziano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento “ai tempi e al luogo di lavoro”) ;

  • lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell’Ateneo;

  • liberi professionisti e consulenti;

  • volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti (ad es. assegnisti di ricerca, studenti 150 ore);

  • persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto (ad es. membri esterni del CdA, componenti esterni del Nucleo di Valutazione e del Collegio dei Revisori dei Conti).

 

La segnalazione può essere effettuata anche:

  • quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

  • durante il periodo di prova;

  • successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

 

Cosa si può segnalare

Possono costituire oggetto di segnalazione informazioni su violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della pubblica amministrazione ricomprese nell’elenco riportato nell’art. 2, c. 1 lett. a) del D.Lgs. 24/2023 (a titolo esemplificativo illeciti penali, illeciti amministrativi, illeciti civili, illeciti contabili, condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonchè illeciti commessi in violazione della normativa dell’UE in determinati settori specificamente individuati). Non è invece più possibile segnalare mere irregolarità nella gestione e nell’organizzazione dell’attività.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti, nonchè condotte volte ad occultare le violazioni. 

Non possono invece costituire oggetto di segnalazione:

  1. le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore);

  2. le violazioni disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell’Unione europea e nelle disposizioni attuative dell’ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione;

  3. le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale.

 

Come si può segnalare

  • in forma scritta o in forma orale (mediante registrazione audio), utilizzando il canale informatico (https://unimib.segnalazioni.net/) messo a disposizione dall’Ateneo. Tale canale garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.  Esso infatti prevede una netta separazione tra i dati personali del segnalante e il contenuto della segnalazione. Il soggetto deputato a gestire la segnalazione (RPCT) potrà infatti vedere il contenuto della segnalazione ma non anche i dati personali del segnalante. Resta ferma la possibilità per il RPCT di attivare la procedura appositamente prevista nella piattaforma tramite la quale il sistema associa l’identità del segnalante alla segnalazione, quando ciò sia ritenuto necessario ai fini dell’accertamento della fondatezza della segnalazione. Tale operazione sarà notificata al segnalante unitamente alla motivazione formulata dal RPCT. Il codice identificativo univoco ottenuto a seguito della segnalazione consente poi al segnalante di “dialogare” con il RPCT in modo anonimo e spersonalizzato, nonché di monitorare lo stato della segnalazione. Per tali motivi si consiglia di effettuare la segnalazione avvalendosi di tale canale;

  • richiedendo al RPCT ([email protected]) un incontro diretto durante il quale la segnalazione verrà verbalizzata.

 

SEGNALAZIONE ESTERNA (AD ANAC)

E’ possibile effettuare la segnalazione ad ANAC solo quando al momento della segnalazione sussista una delle seguenti condizioni:

  • il canale interno non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023  con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;

  • quando il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito; 

  • quando il segnalante ha fondato motivo di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito (ciò si verifica quando, ad esempio, il responsabile ultimo nel contesto lavorativo sia coinvolto nella violazione, vi sia il rischio che la violazione o le relative prove possano essere occultate o distrutte, o anche perché si ritiene che ANAC sarebbe più indicata a affrontare la specifica violazione, soprattutto nelle materie di propria competenza), ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsione (ad esempio anche come conseguenza della violazione dell’obbligo di riservatezza dell’identità del segnalante);

  • qualora la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ad esempio, nel caso in cui la violazione richieda un intervento urgente, per salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone o per proteggere l’ambiente).

Per le modalità di invio della segnalazione ad ANAC si rinvia alle Linee Guida emanate da ANAC. 

                                                                

TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELL’IDENTITA’ DEL SEGNALANTE

L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazione, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante. La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante. 

La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.

 

MISURE DI PROTEZIONE 

Qualora il segnalante a seguito della segnalazione ritenga di aver subito una ritorsione (intendendosi per tale qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere nei suoi confronti in ragione della segnalazione che provoca o può provocare allo stesso un danno ingiusto),  potrà beneficiare delle tutele previste dal D.Lgs. 24/2023 ribadite negli artt. 13 e 14 delle Linee Guida di Ateneo, a condizione che:

  1. al momento della segnalazione egli abbia avuto fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere (non sono sufficienti invece semplici supposizioni o voci di corridoio così come notizie di pubblico dominio) e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui al D.Lgs. 24/2023;

  2. la segnalazione sia stata effettuata nel rispetto delle modalità previste dalle Linee Guida di Ateneo;

  3. vi sia uno stretto collegamento tra la segnalazione e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito, direttamente o indirettamente.

Il segnalante potrà inoltre comunicare la ritorsione ad ANAC ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto responsabile della ritorsione, seguendo le indicazioni operative contenute nelle Linee Guida emanate da ANAC

 

MISURE DI SOSTEGNO

Il segnalante potrà rivolgersi agli enti del Terzo Settore presenti nell’elenco che sarà istituito da ANAC per ottenere informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

                                                                                     

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Per maggiori dettagli sulle modalità di invio delle segnalazioni e per approfondimenti sulle tutele previste, si rinvia al D.Lgs. 24/2023 e alle Linee Guida di Ateneo -2023    

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Linee guida precedentemente adottate dall'Ateneo in materia di Whistleblowing

Contenuto inserito il 14-07-2023 aggiornato al 21-03-2024
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