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Comunicazione a consuntivo entro ottobre ‘24 per beni 4.0

Una società ha prenotato, entro il 31 dicembre 2022, un investimento in beni materiali 4.0, poi effettuato entro il 30 novembre 2023 (articolo 1, comma 1057, della legge 178/2020, di Bilancio per il 2021). Il bene non è stato ancora interconnesso, per cui non è stato ancora utilizzato il relativo credito d’imposta. La società non è soggetta alla nuova comunicazione ex articolo 6 («Misure per il monitoraggio dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0») del Dl 39/2024, convertito in legge 67/2024, ma non aveva ancora provveduto alla comunicazione di cui al decreto Mise (ministero dello Sviluppo economico) 6 ottobre 2021, ora sostituita dalla citata comunicazione. È corretto, in un caso come questo, non effettuare alcuna comunicazione al Mimit (ministero delle Imprese e del made in Italy)? La stessa società ha prenotato, entro il 31 dicembre 2022, un investimento in beni immateriali 4.0, poi effettuato entro il 30 giugno 2023 (articolo 1, comma 1058, della legge 178/2020), di cui in parte ha già fruito, in quanto il bene è entrato in funzione ed è stato interconnesso nell’esercizio 2023. Il comma citato “rientrerebbe” nella nuova comunicazione, ma, trattandosi di un investimento prenotato nel 2022, in base all'articolo 6, comma 3, del Dl 39/2024, non dovrebbe esservi soggetto. Anche in questo caso non era stata ancora effettuata la comunicazione di cui al Dm 6 ottobre 2021. È corretto non effettuare alcuna comunicazione?

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