Fellonia

tradimento del patto vassallatico
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La fellonìa era il tradimento degli obblighi esistenti fra il signore feudale e il suo vassallo, reciprocamente giurati durante l'investitura.

La fellonia era costituita, da un lato, dalla prodizione,[1] cioè dal mancato rispetto da parte del vassallo degli obblighi di assistenza militare o finanziaria al proprio signore, oppure, dall'altro lato, dal non soddisfacimento dell'obbligo di protezione, o comunque di obblighi convenuti, da parte del signore feudale nei confronti del proprio sottoposto[2].

Il reato in capo al vassallo era punito con «la confiscazione del feudo a pro del Sovrano»[3]. Tuttavia, i successori del fellone potevano essere reintegrati nel diritto, dopo la sua morte, onde non imputare loro una colpa altrui[2] (il diritto feudale si costituiva con la nascita).

  1. ^ Da cui deriva l'aggettivo italiano "proditorio".
  2. ^ a b Giovanni Maria Lampredi, Diritto pubblico universale, ossia Diritto di natura e delle genti (PDF), volgarizzato dal Dottore Defendente Sacchi, Tomo I., Pavia, Torri, s.d., pp. 198-199. URL consultato il 27 novembre 2024.
  3. ^ Fellonia, in Vocabolario della lingua italiana, già compilato dagli Accademici della Crusca ed ora novamente corretto ed accresciuto dall'abate Giuseppe Manuzzi, Parte seconda, D – L, Seconda edizione (riveduta e ampliata), Firenze, Passigli, 1861, p. 424. URL consultato il 27 novembre 2024.

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